Livelli di qualità commerciale della vendita e indennizzi

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In attuazione della regolazione emanata dall’ARERA, la qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale è disciplinata dal Testo Integrato della Qualità dei servizi di Vendita (TIQV), introdotto con la delibera 413/2016/R/com e successivamente aggiornato, da ultimo, con la delibera 399/2025/R/COM, in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il TIQV definisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita sono tenute a rispettare nei rapporti con i clienti finali.

Standard specifici di qualità commerciale

Gli standard specifici fissano i tempi massimi entro cui il venditore deve eseguire determinate prestazioni nei confronti del cliente.

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale

(vendita di energia elettrica e gas naturale)

Prestazione Standard vigente
Tempo massimo di risposta motivata dai reclami scritti 30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica fatturazione 60 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 15 giorni solari

Standard generali di qualità commerciale

Gli standard generali misurano la capacità complessiva dell’impresa di rispondere correttamente e tempestivamente alle comunicazioni dei clienti.

Tabella 2 – Standard generali di qualità commerciale

Indicatore Standard generale
Percentuale minima di risposte a reclami e richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari 95%

Indennizzi automatici

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, la società di vendita è tenuta a corrispondere al cliente un indennizzo automatico, senza necessità di richiesta da parte del cliente.

Indennizzo automatico base

L’indennizzo automatico base previsto dal TIQV è pari a:

  • € 30,00 in caso di superamento dello standard previsto.

Restano ferme le maggiorazioni dell’indennizzo nei casi di ritardi ulteriormente prolungati, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

L’indennizzo automatico non è dovuto qualora, nei 12 mesi precedenti, il cliente abbia già ricevuto un indennizzo per ritardo nella risposta a un reclamo relativo alla medesima doglianza, come stabilito dal TIQV aggiornato.

Ulteriori indennizzi in caso di sospensione della fornitura

La società di vendita riconosce inoltre al cliente i seguenti ulteriori indennizzi, nei casi previsti dalla regolazione:

  • € 30,00 qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in assenza dell’invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • € 20,00 qualora la sospensione o la riduzione di potenza sia avvenuta in violazione dei termini previsti dalla regolazione, tra cui:
    • mancato rispetto del termine ultimo di pagamento;
    • mancato rispetto dei termini di invio della comunicazione di costituzione in mora;
    • mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la scadenza del pagamento e la richiesta di sospensione al Distributore.

In tali casi, al cliente non sarà richiesto alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.