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Costituzione in mora
e Sospensione

In caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relative alla fornitura alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa o in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una soltanto delle rate in caso sia concesso un piano di rientro, si procederà all’invio della costituzione in mora con preavviso di sospensione ai sensi dell’art. 3 del TIMOE (Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com e ss.mm.ii.) per la fornitura di energia elettrica e ai sensi dell’art. . 4 del TIMG (Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11  e ss.mm.ii.) per la fornitura gas . Qualora la morosità persistesse si provvederà a richiedere la procedura di sospensione ai sensi dell’art.4 e ss. del TIMOE per la fornitura energia elettrica e ai sensi dell’art.5 e ss. del TIMG.

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