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Livelli di qualità commerciale
della vendita e indennizzi

Con la delibera 413/2016/R/com (TIQV), l’ARERA ha introdotto livelli di standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita sono tenute a rispettare riepilogati nelle seguenti Tabelle:

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale:

Indicatore Standard specifico 2017-2018 Standard specifico dal 2019
Tempo massimo di risposta motivata dai reclami scritti 40 giorni solari 30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica fatturazione 90 giorni solari 60 giorni solari
90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20 giorni solari 20 giorni solari

Tabella 2 – Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale:

Indicatore Standard generale
Percentuale minima di risposte e ricbhieste scritte di  informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari 95%

In caso di mancato rispetto di tali standard specifici di qualità, Eplus è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo automatico base pari a:
€ 25,00 nel caso in cui la prestazione avvenga oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard;
€ 50,00 nel caso in cui la prestazione avvenga oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standard;
€ 75,00 nel caso in cui l’esecuzione della prestazione avvenga oltre un tempo triplo dello standard.
EPLUS corrisponderà al Cliente anche gli ulteriori indennizzi:
€ 30 nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;
€ 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di messa in mora; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

Al seguente link è possibile visionare i livelli specifici e generali rispettati dalla Eplus:

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